Capo VI

Art. 127

In vigore dal 1 gen 1998
Non sono assicurati presso l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: 1) gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, nonché i radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori, alla cui assicurazione provvedono le Casse previste nell' del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860; le Casse predette sono autorizzate a provvedere anche all'assicurazione di prestazioni supplementari previste da regolamenti organici, da contratti collettivi, da convenzioni di arruolamento e di ingaggi in favore delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione presso le Casse predette; 2)NUMERO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449; 3) i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato. Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-127

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