Capo V
Art. 122
168 / 296In vigore dal 10 feb 1994
Quando la morte sopraggiunge in conseguenza dello infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi stabiliti nell' deve essere proposta dai superstiti, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della morte.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza del 24 gennaio-3 febbraio 1994 n. 14 ( in G.U. 1a s.s. 09.02.1994 n. 7) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facolta' di proporre domanda per la rendita nella misura e nei modi previsti dall'art. 85 nel termine decadenziale di novanta giorni decorrenti dalla data dell'avvenuta comunicazione."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-122