Capo III
Art. 237
In vigore dal 28 ott 1965
Gli ufficiali sanitari e i medici condotti sono tenuti, per i casi di infortunio sul lavoro in agricoltura, agli obblighi stabiliti dagli e seguenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente titolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-237