Capo III

Art. 242

In vigore dal 28 ott 1965
Nel caso in cui l'infortunato abbia indugiato più di tre giorni da quello dell'infortunio a farsi visitare dal medico, viene considerata come data dell'infortunio, agli effetti del pagamento delle indennità; quella della prima visita medica. Qualora l'inabilità per un infortunio, prognosticato guaribile entro tre giorni, si prolunghi al quarto, il medico effettua una speciale dichiarazione nella denuncia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-242

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo