Capo III
Art. 241
In vigore dal 28 ott 1965
L'infortunato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio occorsogli, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro o al preposto alla azienda.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-241