Capo III

Art. 241

In vigore dal 28 ott 1965
L'infortunato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio occorsogli, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro o al preposto alla azienda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-241

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