Art. 237
Capo III

Art. 237

36 / 296
In vigore dal 28 ott 1965
Gli ufficiali sanitari e i medici condotti sono tenuti, per i casi di infortunio sul lavoro in agricoltura, agli obblighi stabiliti dagli e seguenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente titolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-237