Capo III
Art. 236
35 / 296In vigore dal 28 ott 1965
Nei casi di infortunio sul lavoro in agricoltura l'istituto assicuratore è tenuto ad erogare Le medesime prestazioni sanitarie previste per gli infortuni sul lavoro nell'industria secondo le disposizioni contenute negli e seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-236