Capo III

Art. 223

In vigore dal 28 ott 1965
Il valore capitale per il riscatto della rendita di cui all' è calcolato in base alle tabelle approvale con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il valore capitale della rendita è calcolato con riferimento alla data di presentazione della domanda e ne sono detratti i ratei di rendita eventualmente pagati dopo tale data.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-223

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo