Art. 228
Capo III

Art. 228

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In vigore dal 28 ott 1965
Avverso il provvedimento del Comitato esecutivo di cui all'articolo precedente è ammesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso da Ministero dal lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-228