Statuto della Scuola normale superiore di Pisa

Art. 48

In vigore dal 2 set 1965
Le Commissioni giudicatrici per gli esami di diploma, sia di licenza, sia di perfezionamento, sono composte di sette commissari. Essi sono scelti come al secondo comma dell', salvo che per gli esami di diploma di perfezionamento uno almeno del commissari deve essere scelto fra i professori ufficiali di altre Università. Non costituisce impedimento alla nomina il fatto che eventualmente tali professori siano incaricati di corsi nella Scuola. La nomina della Commissioni e del presidente avviene secondo il disposto dei commi secondo e terzo dell': L'esame per il diploma di licenza consiste in un colloquio che verte sugli studi personali compiuti dall'alunno nei quattro anni del corso e sulla materia o gruppo di materie da lui specialmente studiate, secondo un programma preventivamente accettato dalla Direzione, su parere dei professori competenti. L'esame ha lo scopo di offrire pubblica testimonianza di quelle specifiche attitudini che il giovane deve avere già rilevato nel corso dei suoi studi. L'esame per il diploma di perfezionamento consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento scelto dall'alunno. La dissertazione deve essere presentata in quattro esemplari alla segreteria della Scuola quindici giorni prima della data fissata per la discussione. Per l'ammissione alla discussione è necessario che la dissertazione sia preventivamente giudicata da tre commissari lavoro scientificamente apprezzabile. Gli esami di diploma di licenza e di perfezionamento sono pubblici. Ogni commissario dispone di dieci punti. Il voto di semplice idoneità è 56 su 70. La lode non può essere concessa che all'unanimità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-48

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