Statuto della Scuola normale superiore di Pisa›Capo V
Art. 37
In vigore dal 2 set 1965
Le Commissioni giudicatrici del concorso di ammissione al corso ordinario sono nominate ogni anno dal direttore e ciascuna di esse è composta di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque, scelto tra i professori ufficiali della Scuola ed i professori ufficiali delle Facoltà di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali, compreso il presidente. Per il concorso a posti di perfezionamento, le Commissioni giudicatrici sono composte di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque, in modo che almeno due commissari possano riferire sulle attitudini scientifiche di ciascun concorrente.
Il presidente e il commissario che deve supplirlo sono nominati dal direttore con l'ordinanza di costituzione.
Il direttore può presiedere personalmente la Commissione per il concorso della classe di cui è competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-37