Statuto della Scuola normale superiore di PisaCapo V

Art. 37

In vigore dal 2 set 1965
Le Commissioni giudicatrici del concorso di ammissione al corso ordinario sono nominate ogni anno dal direttore e ciascuna di esse è composta di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque, scelto tra i professori ufficiali della Scuola ed i professori ufficiali delle Facoltà di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali, compreso il presidente. Per il concorso a posti di perfezionamento, le Commissioni giudicatrici sono composte di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque, in modo che almeno due commissari possano riferire sulle attitudini scientifiche di ciascun concorrente. Il presidente e il commissario che deve supplirlo sono nominati dal direttore con l'ordinanza di costituzione. Il direttore può presiedere personalmente la Commissione per il concorso della classe di cui è competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo