Statuto della Scuola normale superiore di Pisa›Capo V
Art. 38
In vigore dal 2 set 1965
Ogni commissario dispone di dieci punti.
Per il concorso ai posti dei corsi ordinari la Commissione può escludere dalle prove orali coloro che nelle prove scritta siano rimasti troppo lontani dalla sufficienza.
Ciascuna Commissione forma una graduatoria dei concorrenti per ordine di merito.
Non possono essere compresi nelle graduatorie del corsi ordinari coloro che complessivamente nei loro esami scritti o orali non abbiano conseguito almeno sette decimi dei voti.
Nelle graduatorie dei corsi di perfezionamento non sono compresi coloro i quali sono stati assegnati meno di otto decimi dei voti.
Ugualmente non potranno essere compresi nelle graduatorie dei vincitori coloro che nell'esame di lingue straniere non abbiano riportato almeno sei decimi. In caso di parità di voti nel complesso delle altre prove, sarà titolo di preferenza il risultato ottenuto nell'esame di lingue straniere.
Tuttavia per i concorrenti al terzo anno della classe di lettere e filosofia, le prove di lingue straniere costituiranno parte integrale dell'esame.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-38