Statuto della Scuola normale superiore di Pisa›Capo V
Art. 40
In vigore dal 2 set 1965
La Scuola può accogliere, come alunni, studenti o laureati in lettere, in filosofia o in scienze delle Università estere di maggior fama, che intendano perfezionarsi in Italia. Il Consiglio direttivo della Scuola giudica circa l'opportunità della ammissione dei giovani e stabilisce gli obblighi da imporgli.
Di regola l'ammissione alla Scuola di alunni stranieri è concessa in relazione ad analogo trattamento che venga assicurato ad alunni della Scuola, che si rechino a compiere studi presso la nazione da cui provengono gli alunni stranieri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-40