Statuto della Scuola normale superiore di PisaCapo V

Art. 40

In vigore dal 2 set 1965
La Scuola può accogliere, come alunni, studenti o laureati in lettere, in filosofia o in scienze delle Università estere di maggior fama, che intendano perfezionarsi in Italia. Il Consiglio direttivo della Scuola giudica circa l'opportunità della ammissione dei giovani e stabilisce gli obblighi da imporgli. Di regola l'ammissione alla Scuola di alunni stranieri è concessa in relazione ad analogo trattamento che venga assicurato ad alunni della Scuola, che si rechino a compiere studi presso la nazione da cui provengono gli alunni stranieri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo