Statuto della Scuola normale superiore di Pisa

Art. 42

In vigore dal 2 set 1965
Gli alunni dei corsi ordinari seguono le lezioni e le esercitazioni delle Facoltà rispettive, secondo il programma di studi che deve essere approvato dalla Direzione. Devono inoltre seguire i corsi interni della classe, secondo il piano di studi fissato anno per anno dalla Direzione. Gli alunni di entrambe le classi debbono in ogni caso seguire i corsi di lingue straniere secondo il seguente piano di studi: Nella Scuola si impartiscono gli insegnamenti di lingue francese, inglese e tedesca. È obbligatorio lo studio biennale di due di esse da stabilirsi dalla Direzione in relazione al piano di studi, Gli alunni ammessi al primo od al secondo anno della Scuola saranno iscritti al secondo corso della lingua eventualmente già studiata e al primo dell'altra. Gli alunni sosterranno al termine di ciascun anno l'esame delle lingua straniere di cui sosterranno al termine di ciascun anno lo esame delle lingue straniere di cui avranno frequentato i corsi e nell'esame dovranno ottenere l'approvazione con 24 trentesimi. Gli studenti che entrano alla Scuola al terzo anno sono esonerati dalla frequenza dei corsi di quelle lingue di cui abbiano sostenuto dell'esame di concorso anche la prova, scritta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-42

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