Statuto della Scuola normale superiore di Pisa
Art. 46
In vigore dal 2 set 1965
Alla chiusura del corsi annuali della Scuola gli alunni debbono ottenere un giudizio di idoneità per le lezioni cattedratiche e di seminario. Il giudizio di idoneità per le lezioni cattedratiche è pronunciato da una Commissione ed è espresso in trentesimi. Le Commissioni giudicatrici del corsi cattedratici, Dominate dal direttore per ciascun corso, sono composte di tre membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-46