Statuto della Scuola normale superiore di Pisa

Art. 51

In vigore dal 2 set 1965
Gli alunni del corso ordinario debbono anno per anno ottenere il giudizio di idoneità e superare gli esami interni di cui agli e dare negli appelli ordinari delle sessioni estiva ed autunnale tutti gli esami universitari a cui sono obbligati. Gli alunni del primo anno di corso debbono sostenere nella sessione estiva almeno tre esami universitari. Gli alunni devono riportare per gli esami universitari ed interni sostenuti durante l'anno accademico la media almeno di 27 su 30 ed in ciascuno di essi il punteggio almeno di 24 su 30. Nel caso che gli alunni non adempiano agli obblighi sopra detti perdono il posto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-51

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