Statuto della Scuola normale superiore di Pisa

Art. 49

In vigore dal 2 set 1965
In casi del tutto eccezionali, il Consiglio direttivo può ammettere a sostenere l'esame per il conferimento del diploma di perfezionamento giovani laureati in lettere, in filosofia o in scienze, i quali, pur non appartenendo alla Scuola come alunni, abbiano dimostrato, per studi compiuti o pubblicazioni fatte, notevole perizia nella disciplina nella quale chiedono il diploma.
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