Statuto della Scuola normale superiore di Pisa
Art. 49
In vigore dal 2 set 1965
In casi del tutto eccezionali, il Consiglio direttivo può ammettere a sostenere l'esame per il conferimento del diploma di perfezionamento giovani laureati in lettere, in filosofia o in scienze, i quali, pur non appartenendo alla Scuola come alunni, abbiano dimostrato, per studi compiuti o pubblicazioni fatte, notevole perizia nella disciplina nella quale chiedono il diploma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-49