Statuto della Scuola normale superiore di Pisa
Art. 52
In vigore dal 2 set 1965
Gli alunni alla fine del corso ordinario o del corso di perfezionamento devono superare l'esame per il conferimento del diploma di licenza o di perfezionamento.
Coloro che non adempiano a tale obbligo perdono i diritti inerenti alla loro qualità di normalisti o di perfezionandi e non possono ottenere dalla segreteria della Scuola certificati di alcun genere, nè posti di scambio all'estero per mezzo della Scuola. In casi del tutto eccezionali il Consiglio direttivo può concedere un anno di proroga.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-52