Statuto della Scuola normale superiore di Pisa
Art. 54
In vigore dal 2 set 1965
Le mancanze commesse dagli alunni, tanto nello studio quanto nella condotta, sono punite:
a) con l'ammonizione pronunciata dal direttore;
b) con l'ammonizione pronunciata dal Consiglio direttivo;
c) con l'allontanamento dalla Scuola per un tempo determinato;
d) con l'espulsione dalla Scuola.
Le punizioni di cui alle lettere c) e (d) sono inflitte dal direttore su deliberazione del Consiglio direttivo, ma il direttore può di sua autorità allontanare dalla Scuola un alunno per un periodo non superiore a quindici giorni.
In caso di allontanamento o di espulsione dalla Scuola di giovani di età inferiore a ventuno anni, la Direzione ne informa la famiglia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-54