Statuto della Scuola normale superiore di Pisa

Art. 54

In vigore dal 2 set 1965
Le mancanze commesse dagli alunni, tanto nello studio quanto nella condotta, sono punite: a) con l'ammonizione pronunciata dal direttore; b) con l'ammonizione pronunciata dal Consiglio direttivo; c) con l'allontanamento dalla Scuola per un tempo determinato; d) con l'espulsione dalla Scuola. Le punizioni di cui alle lettere c) e (d) sono inflitte dal direttore su deliberazione del Consiglio direttivo, ma il direttore può di sua autorità allontanare dalla Scuola un alunno per un periodo non superiore a quindici giorni. In caso di allontanamento o di espulsione dalla Scuola di giovani di età inferiore a ventuno anni, la Direzione ne informa la famiglia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-54

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