Statuto della Scuola normale superiore di Pisa
Art. 44
In vigore dal 2 set 1965
Gli alunni del corso ordinario, dopo l'ammissione alla Scuola, sostengono le seguenti prove:
a) colloqui;
b) giudizi sul corsi;
c) esami di lingue straniere;
d) esame di diploma di licenza.
Gli alunni del corso di perfezionamento sostengono la seguente prova:
a) esame di diploma di perfezionamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-44