Art. 44
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa

Art. 44

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In vigore dal 2 set 1965
Gli alunni del corso ordinario, dopo l'ammissione alla Scuola, sostengono le seguenti prove: a) colloqui; b) giudizi sul corsi; c) esami di lingue straniere; d) esame di diploma di licenza. Gli alunni del corso di perfezionamento sostengono la seguente prova: a) esame di diploma di perfezionamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-44