Statuto della Scuola normale superiore di Pisa

Art. 45

In vigore dal 2 set 1965
Nei colloqui, che vengono tenuti nel mese di marzo, gli alunni dei primi tre anni rendono conto degli studi personali fatti nella prima parte dell'anno accademico. Le Commissioni giudicatrici per i colloqui sono nominate dal direttore. Sono composte di cinque membri, scelti sia tra i professori ufficiali delle Facoltà di lettere e filosofia, e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, sia tra i professori di ruolo e, qualora, occorra, incaricati della corrispondente classe della Scuola. Per i singoli colloqui alla Commissione possono essere aggregati altri professori di specifica competenza. La nomina dei presidenti delle Commissioni e del commissari che devono supplirli è fatta secondo il disposto dei commi terzo e quarto dell'. La Commissione pone a verbale un breve giudizio sull'attività e le attitudini dell'alunno e conclude sulla sua idoneità. L'alunno che non consegue l'idoneità ne ha subito comunicazione personale dal direttore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-45

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