Statuto della Scuola normale superiore di Pisa›Capo IV
Art. 15
In vigore dal 2 set 1965
Secondo quanto è prescritto dall'art. 63 del regio decreto-legge 2 agosto 1931, n. 1227, alla Scuola è concesso il perpetuo e gratuito uso degli immobili di pertinenza dello Stato posti a suo servizio ed è assegnato in proprietà il materiale di qualsiasi natura di cui dispone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-15