Statuto della Scuola normale superiore di PisaCapo IV

Art. 19

In vigore dal 2 set 1965
Nessuna spesa può essere ordinata se non trova riscontro negli stanziamenti del bilancio, che non possono, in alcuni caso, essere oltrepassati. I pagamenti sono effettuati mediante mandati che debbono essere firmati dal direttore o, in sua assenza, dal vice-direttore, dal direttore amministrativo e dal ragioniere. Ogni mandato di pagamento deve essere emesso in basa al documento giustificativo della spesa, munito dell'ordine del direttore o, in sua assenza, o impedimento, dal vice-direttore, e del visto del direttore amministrativo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-19

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