Statuto della Scuola normale superiore di PisaCapo IV

Art. 24

In vigore dal 2 set 1965
Il direttore della Scuola ha la rappresentanza legale dell'Ente, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, prende i provvedimenti di urgenza, riferendone al Consiglio per la ratifica, nella prima adunanza successiva, e sorveglia il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili. Egli è responsabile della buona conservazione dei beni di pertinenza della Scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-24

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