Statuto della Scuola normale superiore di Pisa›Capo IV
Art. 24
In vigore dal 2 set 1965
Il direttore della Scuola ha la rappresentanza legale dell'Ente, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, prende i provvedimenti di urgenza, riferendone al Consiglio per la ratifica, nella prima adunanza successiva, e sorveglia il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili.
Egli è responsabile della buona conservazione dei beni di pertinenza della Scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-24