Statuto della Scuola normale superiore di Pisa›Capo IV
Art. 26
In vigore dal 2 set 1965
Il direttore, il vice-direttore e i professori di ruolo della Scuola possono avere l'alloggio e, dal 16 ottobre al 15 luglio, il vitto nella Scuola, pagando, a titolo di rimborso di spese, una quota mensile fissata dal Consiglio direttivo anno per anno.
In ogni caso, uno di essi è obbligato ad avere alloggio e vitto nei locali della Scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-26