Statuto della Scuola normale superiore di Pisa›Capo V
Art. 31
In vigore dal 2 set 1965
Il direttore può escludere dal concorso i candidati che per la loro precedente condotta possono ritenersi tali da portare grave danno alla disciplina o alla dignità della Scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-31