Statuto della Scuola normale superiore di Pisa›Capo V
Art. 29
In vigore dal 2 set 1965
Sono ammessi al concorso per i posti del corso ordinario della classe di lettere e filosofia, gli studenti che abbiano superato l'esame di maturità classica; al concorso per i posti del corso ordinario della classe di scienze matematiche, fisiche e naturali quelli che abbiano superato l'esame di maturità classica o scientifica. In ambedue i casi non debbono essere, stati iscritti, negli anni precedenti, a corsi universitari della Facoltà corrispondente alla classe per cui concorrono.
Ai posti del secondo o del terzo anno sono ammessi coloro che provengono dal primo o dal secondo anno di una Facoltà di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Sono ammessi al concorso per i posti di perfezionamento coloro che abbiano conseguito la laurea in lettere o in filosofia, ovvero una laurea propria della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali da non oltre due anni solari computati alla data della scadenza del concorso.
Non potrà essere ammesso al concorso chi nell'anno solare in corso abbia compiuto i 30 anni, salvo i casi del tutto eccezionali da valutarsi con giudizio inappellabile dal Consiglio direttivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-29