Statuto della Scuola normale superiore di Pisa›Capo V
Art. 27
In vigore dal 2 set 1965
Ogni anno nel mese di aprile il Consiglio direttivo determina, per entrambe le classi e per ciascuna delle due sezioni, maschile e femminile, il numero dei posti di alunno del corso ordinario e del corso di perfezionamento, da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo.
Per il corso ordinario il rapporto fra le quote di posti da rassegnarsi a ciascuna delle due classi è fissato in relazione Alle esigenze dell'insegnamento medio.
Per il corso di perfezionamento il numero del posti da assegnarsi a ciascuna delle due classi è fissato in relazione al numero complessivo degli alunni iscritti al corso ordinario di ciascuna delle due classi.
I posti di alunno del corso ordinario messi a concorso si riferiscono ad uno dei primi tre anni di corso.
Gli alunni ammessi alla Scuola passano agli anni successivi, secondo le norme di cui all', fino al compimento del quarto anno di studi universitari.
Qualora, successivamente, alla pubblicazione del bando di concorso, intervengano ulteriori disponibilità finanziarie di carattere permanente, ovvero si rendano vacanti altri posti di alunno, il Consiglio direttivo può, ove il risultato dei concorsi lo renda opportuno, ammettere annualmente un numero di alunni superiore a quello del posti messi a concorso, sia per il corso ordinario che per quello di perfeziomento, nei limiti, però delle accertate maggiori disponibilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-27