Statuto della Scuola normale superiore di PisaCapo IV

Art. 16

In vigore dal 2 set 1965
Le rendita della Scuola sono costituite: a) dal contributo annuo corrisposto dallo Stato a norma delle disposizioni di legge in vigore; b) da eventuali altri contributi annui di enti o di privati; c) dal reddito derivante da donazioni o lasciti disposti a favore della Scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-16

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