Statuto della Scuola normale superiore di Pisa›Capo IV
Art. 16
31 / 61In vigore dal 2 set 1965
Le rendita della Scuola sono costituite:
a) dal contributo annuo corrisposto dallo Stato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
b) da eventuali altri contributi annui di enti o di privati;
c) dal reddito derivante da donazioni o lasciti disposti a favore della Scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-16