Statuto della Scuola normale superiore di PisaCapo IV

Art. 18

In vigore dal 2 set 1965
L'anno finanziario della Scuola va dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. Il Consiglio direttivo delibera sul bilancio preventivo nel mese di luglio. Il Consiglio direttivo provvede agli stanziamenti per le spese di personale e di materiale, stanziando anche un fondo di riserva destinato a provvedere ai bisogni che possano manifestarsi dopo l'approvazione di esso. Gli storni da capitolo a capitolo del bilancio preventivo devono essere approvati dal Consiglio direttivo. Tuttavia, in caso di urgenza, provvede il direttore, che ne riferisce poi al Consiglio direttivo nella prima adunanza. Il rendiconto consuntivo è approvato dal Consiglio direttivo entro il mese di gennaio. Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facoltà, al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione, sono esercitate dal Consiglio direttivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-18

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