Statuto della Scuola normale superiore di Pisa›Capo IV
Art. 17
In vigore dal 2 set 1965
I beni immobili e mobili che facciano o vengano comunque a far parte del patrimonio della Scuola - ivi compresi i beni immobili di cui la Scuola stessa gode l'uso - devono essere descritti in appositi inventari distinti per ciascuna dello seguenti categorie di beni:
1) beni immobili di proprietà della Scuola;
2) beni immobili in uso della Scuola;
3) beni mobili fruttiferi;
4) beni mobili infruttiferi.
La compilazione e la tenuta degli inventari sono disciplinate da apposite disposizioni del regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-17