Statuto della Scuola normale superiore di PisaCapo IV

Art. 17

In vigore dal 2 set 1965
I beni immobili e mobili che facciano o vengano comunque a far parte del patrimonio della Scuola - ivi compresi i beni immobili di cui la Scuola stessa gode l'uso - devono essere descritti in appositi inventari distinti per ciascuna dello seguenti categorie di beni: 1) beni immobili di proprietà della Scuola; 2) beni immobili in uso della Scuola; 3) beni mobili fruttiferi; 4) beni mobili infruttiferi. La compilazione e la tenuta degli inventari sono disciplinate da apposite disposizioni del regolamento interno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-17

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