Statuto della Scuola normale superiore di PisaCapo III

Art. 12

In vigore dal 2 set 1965
I corsi di perfezionamento hanno la durata di due anni accademici. L'ammissione al secondo anno è subordinata al giudizio favorevole espresso dal Consiglio direttivo. In questo periodo i laureati perfezionandi: 1) preparano una dissertazione; 2) frequentano corsi e Istituti della Scuola e dell'Università.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-12

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