Statuto della Scuola normale superiore di Pisa›Capo III
Art. 12
In vigore dal 2 set 1965
I corsi di perfezionamento hanno la durata di due anni accademici.
L'ammissione al secondo anno è subordinata al giudizio favorevole espresso dal Consiglio direttivo.
In questo periodo i laureati perfezionandi:
1) preparano una dissertazione;
2) frequentano corsi e Istituti della Scuola e dell'Università.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-12