Statuto della Scuola normale superiore di PisaCapo II

Art. 7

In vigore dal 2 set 1965
Il Consiglio direttivo è costituito con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Per i mutamenti di persone dovuti all'avvicendarsi di esse nelle cariche, di cui ai numeri 1) a 5) del primo comma dell', non occorre autorizzazione ministeriale. Il Consiglio direttivo può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica per gravi motivi o quando, richiamato dal Ministro all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare persista a violarle. Con lo stesso decreto che dispone lo scioglimento del Consiglio, il governo amministrativo, didattico e disciplinare della Scuola è affidato ad un commissario straordinario, le cui indennità, da stabilirsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sono poste a carico del bilancio della Scuola. Nel caso in cui i professori di ruolo della Scuola appartengono tutti alla Classe di lettere e filosofia ovvero a quella di scienze, sarà chiamato a far parte del Consiglio direttivo anche un professore di ruolo rispettivamente della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ovvero della Facoltà di lettera e filosofia dell'Università di Pisa, il quale abbia un incarico di insegnamento nella Scuola.
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