Statuto della Scuola normale superiore di PisaCapo II

Art. 4

In vigore dal 2 set 1965
Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione fra i professori di ruolo delle Facoltà di lettere o filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali delle Università; oppure fra i professori di ruolo della Scuola. Durano in carica un quadriennio solare e può essere riconfermato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo