Statuto della Scuola normale superiore di PisaCapo I

Art. 2

In vigore dal 2 set 1965
La Scuola normale superiore, in conformità a quanto è prescritto dall'art. 233 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 è Istituto d'istruzione superiore ed ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa didattica e disciplinare, sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-2

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