Statuto della Scuola normale superiore di Pisa›Capo II
Art. 6
In vigore dal 2 set 1965
Il Consiglio direttivo è composto:
1) dal direttore della Scuola che lo presiede;
2) dal rettore dell'Università di Pisa;
3) dai presidi della Facoltà di lettere e filosofia e della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;
4) dal vice-direttore della Scuola;
5) dai professori di ruolo della Scuola.
Vice-presidente del Consiglio direttivo è il vice-direttore della Scuola, segretario del Consiglio è il direttore amministrativo della Scuola; egli assiste alle sedute senza diritto a voto.
Gli enti che concorrano eventualmente al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore a 1/10 del contributo corrisposto dallo Stato hanno diritto a designare un proprio rappresentante in seno al Consiglio. I privati, sotto le stesse condizioni, hanno diritto a parteciparvi di persona.
Potrà inoltre essere chiamato a far parte del Consiglio direttivo, su proposta del Consiglio stesso, il privato o il rappresentante dell'ente che abbia donato un capitale di valore non inferiore a lire 9.000.000.
Quando i membri di cui ai due commi precedenti eccedano il numero di tre, il rettore dell'Università di Pisa designerà, quali componenti del Consiglio, un numero uguale a detta eccedenza di professori di ruolo della Facoltà di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali: detti professori dureranno in carica un biennio e potranno essere confermati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-6