Statuto della Scuola normale superiore di Pisa›Capo I
Art. 1
In vigore dal 2 set 1965
Statuto della Scuola normale superiore di Pisa
.
La Scuola normale superiore di Pisa, Istituita da Napoleone I con decreto del 29 gennaio 1813, ha per iscopo:
1) di preparare all'insegnamento nelle scuole medie ed agli esami che vi abilitano;
2) di promuovere, anche con studi di perfezionamento, l'alta cultura scientifica e letteraria.
A tal fine, la Scuola accoglie in due sezioni distinte, maschile e femminile, studenti iscritti alla Facoltà di lettere e filosofia od alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, nonché i laureati di dette Facoltà in tutte le Università della Repubblica, fornendo loro gratuitamente alloggio, vitto ed assistenza morale e materiale, impartendo insegnamenti interni a sussidio e complemento di quelli universitari e mettendo a loro disposizione gli opportuni mezzi di studio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;979#art-sds-1