Art. 6

In vigore dal 24 lug 1965
L'indennità militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato e l'indennità di servizio speciale dovuta ai sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde: Celibe Ammogliato Lire Lire Aiutante di battaglia e gradi corrispondenti......................... 4.210 8.490 Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti......................... 3.680 7.960 Maresciallo capo e gradi corrispondenti......................... 3.150 7.430 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti......................... 2.630 6.910 Sergente maggiore,brigadiere e gradi corrispondenti......................... 1.950 5.950 Vice brigadiere..................... 1.380 5.380 Sergente............................ 1.100 5.100
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;749#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo