Art. 1

In vigore dal 24 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro; Decreta: . Gli stipendi, le paghe e le retribuzioni di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, sono sostituiti con quelli indicati per ogni qualifica, grado, categoria o classe, nelle tabelle allegate al presente decreto. Per le qualifiche, gradi, categorie o classi non richiamati nelle nuove tabelle vale lo stipendio o paga previsto nelle tabelle stesse per la posizione nella, quale competeva al 31 dicembre 1964 eguale trattamento lordo per stipendio o paga e per assegno temporaneo.
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