Art. 5
In vigore dal 24 lug 1965
L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo dei gli agenti di custodia e l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:
Celibe Ammogliato Lire Lire
Generale di corpo d'armata, e gradi
corrispondenti......................... 56.780 64.980
Generale di divisione e gradi
corrispondenti......................... 49.360 57.560
Generale di brigata e gradi
corrispondenti......................... 26.920 34.920
Colonnello e gradi corrispondenti... 18.280 26.180
Tenente colonnello e gradi
corrispondenti......................... 5.180 13.180
Maggiore e gradi corrispondenti..... 8.400 16.400
1° Capitano e qualifiche
corrispondenti......................... 16.510 24.510
Capitano e gradi corrispondenti..... 7.510 16.510
Tenente e gradi corrispondenti...... 6.850 17.550
Sottotenente e gradi corrispondenti:
a) in servizio permanente......... 4.280 11.770
b) a carriera limitata e delle
categorie del congedo trattenuto o
richiamato d'autorità.................. 5.350 16.050
c) delle categorie del congedo
trattenuto o richiamato a) domanda..... 8.410 19.110
d) delle categorie del congedo in
servizio di prima nomina............... 7.340 14.830
Ai primi capitani ammessi a fruire del trattamento previsto nell'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, l'indennità militare è corrisposta nella misura prevista per il grado di maggiore
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;749#art-5