Art. 5

In vigore dal 24 lug 1965
L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo dei gli agenti di custodia e l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde: Celibe Ammogliato Lire Lire Generale di corpo d'armata, e gradi corrispondenti......................... 56.780 64.980 Generale di divisione e gradi corrispondenti......................... 49.360 57.560 Generale di brigata e gradi corrispondenti......................... 26.920 34.920 Colonnello e gradi corrispondenti... 18.280 26.180 Tenente colonnello e gradi corrispondenti......................... 5.180 13.180 Maggiore e gradi corrispondenti..... 8.400 16.400 1° Capitano e qualifiche corrispondenti......................... 16.510 24.510 Capitano e gradi corrispondenti..... 7.510 16.510 Tenente e gradi corrispondenti...... 6.850 17.550 Sottotenente e gradi corrispondenti: a) in servizio permanente......... 4.280 11.770 b) a carriera limitata e delle categorie del congedo trattenuto o richiamato d'autorità.................. 5.350 16.050 c) delle categorie del congedo trattenuto o richiamato a) domanda..... 8.410 19.110 d) delle categorie del congedo in servizio di prima nomina............... 7.340 14.830 Ai primi capitani ammessi a fruire del trattamento previsto nell'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, l'indennità militare è corrisposta nella misura prevista per il grado di maggiore
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;749#art-5

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