Art. 9
In vigore dal 24 lug 1965
Resta ferma la misura dell'indennità giornaliera, degli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della, guardia di finanza e di pubblica sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;749#art-9