Art. 11
In vigore dal 24 lug 1965
Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali - a titolo di indennità militare o di indennità speciale di pubblica sicurezza, o di indennità di servizio speciale - non raggiunga l'importo del trattamento mensile lordo del personale civile di corrispondente ex coefficiente di stipendio - a titolo di compenso mensile per lavoro straordinario, calcolato in misura di 15 ore - la differenza viene, attribuita a titolo II assegno personale riliquidabile a seguito di promozione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;749#art-11