Art. 12
In vigore dal 24 lug 1965
Al personale militare ed a quello del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, destinato a prestare servizio nelle Amministrazioni finanziarie, spetta l'indennità militare o indennità speciale di pubblica sicurezza o indennità di servizio speciale nelle misure stabilite nei precedenti . Allo stesso personale spetta inoltre l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo previsto per ciascun grado alla data del 28 febbraio 1966 - a titolo di indennità militare o indennità speciale di pubblica sicurezza o indennità di servizio speciale, nelle misure indicate nell' della legge 26 gennaio 1963, n. 41, e di assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162 - ridotto di un importo pari al 28 per cento dello stipendio mensile lordo iniziale in vigore al 31 dicembre 1964, e le nuove misure dell'indennità militare o indennità speciale di pubblica sicurezza o indennità di servizio speciale.
Nei confronti del personale cui si applica, il comma precedente, è soppresso l'assegno personale di cui sia eventualmente provvisto ai sensi degli del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869 e successive modificazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;749#art-12