Art. 10
In vigore dal 25 nov 1973
Le indennità di servizio di polizia, di polizia tributaria e di servizio carcerario, previste dagli della legge 24 aprile 1962, n. 193, sono dovute al solo personale sottoindicato, nelle misure mensili lorde a fianco segnate:
Generale di corpo d'armata................. L. 6.250 Generale di divisione.................... L. 5.690 Generale di brigata e colonnello.............. L. 5.040 Tenente colonnello e maggiore................ L. 4.560 Capitano.......................... L. 4.110 Tenente e sottotenente................... L. 3.730 Aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti.
...................... L. 3.070 Maresciallo capo e gradi corrispondenti........... L. 3.090 Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti........ L. 3.020 Brigadiere......................... L. 2.590 Vice brigadiere....................... L. 2.420
COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;749#art-10