Art. 8
In vigore dal 24 lug 1965
L'indennità mensile di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale di pubblica sicurezza per i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per le guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato e l'indennità di servizio speciale per i vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono dovute al solo personale sottoindicato, negli importi mensili lordi a fianco segnati:
Ammogliato
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Carabiniere in rafferma e gradicorrispondenti
e vigile permanente con anzianita di servizio da
tre a nove anni.................................. L. 1.730
Carabiniere in ferma volontaria e gradi
corrispondenti e vigile permanente con meno di
tre anni di servizio............................. L. 2.010
Carabiniere ausiliario....................... L. 1.910
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;749#art-8