Art. 7
In vigore dal 24 lug 1965
L'indennità militare speciale per il personale della Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato sono dovute al solo personale sottoindicato, negli importi mensili lordi a fianco indicati:
Generale di corpo d'armata e di divisione........... L. 580 Generale di brigata...................... L. 560 Colonnello.......................... L. 420 Tenente colonnello...................... L. 380 Maggiore........................... L. 360 Capitano........................... L. 340 Tenente............................ L. 300 Sottotenente......................... L. 260 Aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti.
....................... L. 230 Maresciallo capo e gradi corrispondenti............ L. 210 Maresciallo ordinario e gradi corispondenti.......... L. 180 Brigadiere.......................... L. 140 Vice brigadiere........................ L. 120
Nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della, Marina e dell'Aeronautica, l'indennità militare speciale è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;749#art-7