Art. 16

In vigore dal 24 lug 1965
È soppresso l'assegno mensile di cui alle leggi 19 aprile 1962, numeri 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179 e alla legge 3 novembre 1963, n. 1515, nonché l'assegno giornaliero di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 180. È altresì soppresso l'assegno mensile di cui alla legge 4 dicembre 1962, n. 1681, all' della legge 16 luglio 1902, n. 922, ed alla legge 28 febbraio 1963, n. 361. Resta fermo il disposto dell' della legge 4 dicembre 1962, n. 1681. L' della legge 28 febbraio 1963, n. 361, è sostituito dal seguente: "La, quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata al 22 per cento dello stipendio e al 35 per cento degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi". Per gli impiegati dell'A.N.A.S. il premio d'interessamento previsto dall'art. 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, non potrà essere corrisposto in misura superiore all'8,75 per cento dello stipendio mensile iniziale della rispettiva qualifica. È conservata, sotto forma di assegno personale riassorbibile per effetto degli aumenti di stipendio o di retribuzione per progressioni di carriera, o per passaggio di categoria o per nomina a capo operaio, l'eventuale differenza, in atto al 31 dicembre 1.964, fra la misura del soppresso assegno personale di cui all' del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e quella del soppresso assegno mensile o giornaliero rapportato a mese di cui al primo comma del presente articolo. L'indennità di studio di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1754, modificata dalle leggi 18 febbraio 1963, n. 355 e 4 agosto 1963, a 1012, e soppressa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;749#art-16

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