Art. 19

In vigore dal 25 nov 1973
COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734. L'importo complessivo mensile del premio di operosità, dei premi di lavoro e del premio di maggior produzione previsti dalle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 683, e successive modificazioni, del premio di esercizio spettante al personale in servizio presso gli organi centrali e periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai termini dell' della legge 27 maggio 1961, n. 465, del premio al personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l' incremento del rendimento industriale, e degli altri eventuali premi previsti da particolari norme di legge o di regolamento in favore del personale indicato nel presente comma, è decurtato di un importo pari al 28 per cento della misura lorda iniziale degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 31 dicembre 1964, per ciascuna unità del personale medesimo.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;749#art-19

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